Osservazioni sull’art.2643, n.12 bis,c.c.

La L.9.8.2013 n.98 ha aggiunto all’art. 2643 c.c. il n.12 bis inserendo tra agli atti soggetti a trascrizione “gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Ciò con l’evidente intento di incrementare il ricorso alla mediazione e spingere ad un accordo conciliativo anche beneficiando di risparmi fiscali.

Non so, tuttavia, quanti mediatori avvisino le parti (dopo aver decantato i vantaggi della mediazione) che quel tipo di accordo non ha la stessa efficacia della sentenza di accertamento di usucapione. Questa riconoscendo l’acquisto della proprietà a titolo originario ha valore erga omnes, il primo, invece, in quanto accordo ha valore unicamente inter partes e non può esser opponibile ai terzi.

Mi chiedo, non avendo avuto esperienze in merito, se le banche sono favorevoli alla erogazione di un mutuo con ipoteca su un bene acquistato su accordo di mediazione sapendo che altri potrebbero rivendicare la proprietà.

Un accordo raggiunto tra le parti non in mediazione ma sottoscritto parimenti davanti al Notaio, invece, pur avendo lo stesso valore giuridico dell’accordo di mediazione e pur avendo ugualmente una funzione deflattiva del contenzioso non viene riconosciuto come atto trascrivibile.

La questione è rimessa alla decisione dei Conservatori e della giurisprudenza. Per un periodo alcuni Conservatori hanno rifiutato l’iscrizione o hanno trascritto con riserva e i reclami che ne sono scaturiti hanno avuto alterni esiti: ora favorevoli al reclamante ora al Conservatore.

Negli ultimi tempi la giurisprudenza (i Tribunali) sembra si sia attestata sulla non trascrivibilità dell’accordo sottoscritto avanti al Notaio motivando che l’elenco degli atti soggetti a trascrizione è tassativo e che per rendere trascrivibile l’accordo di mediazione è stata inserita una specifica previsione che non può essere interpretativamente estesa anche agli accordi avanti al Notaio per la già richiamata tassatività dell’art.2643 c.c.

Sicuramente si è creato un vuoto illogico dal punto di vista sostanziale vista la medesima valenza giuridica e strumentale dei due tipi di accordo (Mediatore/Notaio) e sostenibile soltanto sotto l’aspetto formale.

Ma sicuramente un vuoto da colmare.

                                        

Ti posso aiutare?

Contattami, senza impegno, per un primo colloquio

0736.254709

pasqualini.patrizia58@gmail.com

9:30-12:30/16:00-19:00

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia